ASGI tramite accesso civico alle informazioni ha chiesto la pubblicazione dell’accordo sottoscritto tra Italia e Gambia. Il Consiglio di Stato stabilisce che se è un accordo internazionale va pubblicato e chiede alla Presidenza del Consiglio e al Ministero degli affari esteri di relazionare sul contenuto dell’accordo.
Tutti gli accordi internazionali sono soggetti all’obbligo di pubblicazione, ma il Governo italiano si rifiuta di rendere pubblico l’accordo tra Italia e Gambia, affermando che si tratterebbe di un semplice accordo tra polizia. Tuttavia l’accordo prevede obblighi vincolanti di natura politica ed economica tra i due paesi, tra cui la presenza fissa di un membro della polizia gambiana sul territorio italiano e finanziamenti per l’addestramento e l’equipaggiamento della polizia gambiane.
Il collegio difensivo di ASGI, composto dalle avvocate Giulia Crescini e Federica Remiddi e dagli avvocati Salvatore Fachile e Alberto Pasquero nell’ambito del progetto Sciabaca&Oruka di ASGI, ha presentato una richiesta di pubblicazione dell’accord,. indicando al Consiglio di Stato gli indici in base ai quali l’accordo sottoscritto dal governo non è un semplice accordo di polizia, bensì un vero e proprio accordo internazionale.
Per la prima volta il Supremo Collegio con n. 47355 del 10 giugno 2022 chiede alla Presidenza del Consiglio e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale di relazionare sul contenuto dell’accordo in modo da verificare se vi siano gli elementi per ritenere l’accordo un accordo internazionale sottoposto all’obbligo di pubblicazione.
Come riconosce anche il giudice, l’accesso civico intende “perseguire il duplice obiettivo di consentire il controllo democratico, dei cittadini e delle Camere, sulla politica estera del Governo” evitando così “la fuga dall’autorizzazione parlamentare alla ratifica prevista dall’art. 80 della Costituzione per il caso di trattati «di natura politica»”.
Con questa importante sentenza il Consiglio di Stato riapre la discussione sulla portata del FOIA e del diritto alla trasparenza, e va a rafforzare lo sviluppo di processi democratici e di inclusione delle società civile nel monitoraggio delle azioni della pubblica amministrazione .
Consiglio di Stato, sezione Terza, sentenza (non definitiva) n. 4735 del 10 giugno 2022
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COME FUNZIONA L’ACCESSO CIVICO |
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L’ istituto dell’ accesso civico può essere utilizzato da qualsiasi cittadino per chiedere l’accesso a dati, documenti ed informazioni detenute dalla pubblica amministrazione (art. 5 c. 2 D.Lgs 33/2013), la cui divulgazione può essere negata solo se la stessa crei un danno a prevalenti interessi statali (es. relazioni internazionali, sicurezza pubblica ecc. cfr art. 5 bis D.Lgs 33/2013). In più è possibile richiedere l’accesso civico (semplice) a tutti quei documenti che per legge dovrebbero essere pubblicati ed in questo modo garantire un controllo e una condivisione della conoscenza dell’operato della pubblica amministrazione a disposizione di tutti i cittadini (art. 5 c. 1 D.Lgs 33/2013.). Tra i documenti che devono essere pubblicati vi sono gli accordi internazionali (anche quelli sottoscritti in forma semplificata i quali non richiedono il passaggio in Parlamento, ma per i quali è sufficiente la sottoscrizione di un membro del Governo o da esso delegato), in base agli artt. 1 e 4 della L. 839/1984. Si veda anche: Cos’è il FOIA Accesso civico – Funzione Pubblica FOIA: scopri come funziona l’accesso civico generalizzato |